La Legge 191/2023 ha introdotto l’obbligo del CIN e di adozione di specifiche misure di sicurezza antincendio per unità immobiliari destinate a locazioni brevi gestite in forma imprenditoriale. Si tratta della conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 145/2023, noto come DL Anticipi.
L’ambito di applicazione della legge si riferisce agli esercizi di locazione breve che non sono attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011 (le attività soggette sono elencate nell’allegato I).
Nell’allegato I del decreto 151/2011, sono soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, le attività 66 così definite: “Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto”. Per queste attività le norme tecniche applicabili per la progettazione sono la Regola tecnica verticale V.5, e per chi si è avvalso delle proroghe delle vecchie regole si applica ancora il D.M. 09/04/1994, integrato dal D.M. 06/10/2003.
Quali misure di sicurezza antincendio sono previste per gli affitti brevi?
L’articolo 13-ter, c. 7 della legge prevede che siano predisposte alcune misure di sicurezza volte alla salvaguardia degli ospiti delle unità immobiliari ad uso abitativo, destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi, come definite dall’articolo 4 del D.L. 50/2017.
Tali unità immobiliari dovranno essere censite con il Codice Identificativo Nazionale (CIN)che verrà attribuito dal Ministero del Turismo e che dovrà essere esposto all’esterno dello stabile in cui sono collocati l’appartamento o la struttura, nel rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, a pena di sanzioni comminate dai Comuni di riferimento per mezzo degli organi di polizia locale.
Il CIN è assegnato, previa presentazione in via telematica di un’istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva, corredata di una dichiarazione sostitutiva, attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza di specifici requisiti di sicurezza.
Il CIN si ottiene o per ricodificazione automatica dei codici locali, a carico delle regioni e provincie autonome che avevano attivato un proprio sistema di attribuzione dei codici univoci, o per richiesta da parte del locatore o del gestore dell’attività turistico-ricettiva nelle regioni e provincie in cui tale sistema non c’è ancora o nei casi in cui il sistema di codici è attivo a livello locale, ma l’ente territoriale non ha provveduto alla ricodificazione secondo le regole nazionali.
In entrambi i casi il CIN non si può ottenere se prima non si è in regola con i requisiti di sicurezza.
Tutte le unità immobiliari devono essere dotate di:
- dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio funzionanti.
- estintori portatili a norma di legge in posizioni strategiche, prossime agli accessi e vicino alle aree di maggior rischio.
Il numero di estintori richiesto segue precise direttive: è necessario un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento, così da garantire una copertura adeguata su tutta la superficie dell’immobile. Le specifiche sui tipi di estintori sono dettagliate nell’allegato I del D.M. 03/09/2021.
Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, devono essere installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e una carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m.
Gli estintori devono essere sempre disponibili per l’uso immediato, pertanto devono essere collocati:
- in una posizione facilmente visibile e raggiungibile, lungo i percorsi d’esodo in prossimità delle uscite dei locali, di piano o finali;
- in prossimità di eventuali ambiti a rischio specifico (es. depositi, archivi, ecc.).
Inoltre, per le unità immobiliari gestite in forma imprenditoriale, dovranno essere assicurati i requisiti di sicurezza degli impianti (elettrici, di riscaldamento, di raffrescamento, ecc.), come prescritti dalla normativa vigente.
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
Il comma 8 dell’articolo 13 ter della legge impone l’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per chi gestisce locazioni turistiche in forma imprenditoriale. Nel caso di gestione tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.
Le sanzioni per il mancato adeguamento al CIN
La mancata conformità ai requisiti di sicurezza previsti dal CIN comporta proprio pesanti sanzioni.
Per le strutture gestite in forma imprenditoriale le multe vanno da 600 a 6.000 euro (per ogni infrazione); se un immobile non ottiene il CIN, le sanzioni per omesso ricevimento del codice variano da 800 a 8.000 euro; la mancata esposizione del Cin comporta multe che vanno da 500 a 5.000 euro.